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Come fare

CATASTO INCENDI BOSCHIVI
Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.   Riferimenti Normativi
La Legge 21 Novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ha come finalità la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita, e impone agli enti competenti di svolgere in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.
L’art. 10, comma 2, della succitata norma impone l’obbligo per i comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi da incendio nell’ultimo quinquennio al fine di applicare su di essi i seguenti divieti e prescrizioni, previsti dall’art. 10 comma 1 della stessa legge 353/2000:

- le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessaria alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto;
- è inoltre vietata per dieci anni, sui presenti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data;
- sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del  Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
- sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco

Documenti - Normativa

  • legge quadro in materia di incendi boschivi - L.21/11/2000 n. 353

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Argomenti:Pagina aggiornata il 31/10/2023


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